IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  recante  la  dichiarazione  dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6  giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno  2009,  n.  3789  e  n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio  2009,  n.  3803  del  15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009 e 3808 del 15 settembre 2009;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che  i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, commi 10 ed 11, del decreto-legge
28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che autorizza il Commissario delegato a procedere
al   reperimento   di   alloggi  per  le  persone  sgomberate,  anche
individuando  immobili  non  utilizzati,  per  il tempo necessario al
rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite;
  Visto  l'art.  12  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;
  Tenuto conto che si rende necessario porre in essere, in termini di
somma  urgenza,  ogni  azione utile per l'esecuzione degli interventi
finalizzati  a consentire la rapida sistemazione delle persone le cui
abitazioni   sono  state  distrutte  o  dichiarate  non  agibili  dai
competenti  organi  tecnici pubblici nelle more della ricostruzione o
riparazione degli stessi;
  Rilevato  che  nei  territori  dei  Comuni  colpiti dal sisma, come
individuati  dai  decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile
2009  e  n.  11  del 17 luglio 2009, non e' stata reperita sul libero
mercato  un'offerta  sufficiente  a  soddisfare le esigenze abitative
delle  popolazioni  le  cui  abitazioni  sono  risultate  distrutte o
comunque  inagibili  per  effetto  del terremoto del 6 aprile 2009, e
cio'  nonostante  l'adozione della specifica ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 che ha favorito
la  locazione  degli  immobili liberi con l'assunzione a carico dello
Stato dei relativi oneri;
  Considerato  che nel corso dei mesi di agosto e settembre dell'anno
2009   sono  state  effettuate  sia  la  rilevazione  dei  fabbisogni
abitativi  relativa al contesto emergenziale, sia accertamenti per la
individuazione di immobili liberi, suscettibili di formare oggetto di
provvedimenti di requisizione temporanea;
  Considerato  che  ricorre  la  necessita'  pubblica  e  di assoluta
urgenza  di  fronteggiare  l'emergenza  abitativa  riscontrata  prima
dell'arrivo  della stagione invernale e che occorre dunque provvedere
alla   requisizione   di   immobili   di   proprieta'   privata   per
l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto;
  Considerato  che  l'affidamento  di  talune  attivita'  di supporto
funzionali  alle  predette  requisizioni,  quali la presa in possesso
degli  immobili,  la relativa gestione ed il servizio di manutenzione
straordinaria,   nonche'   le   attivita'  solutorie  delle  relative
indennita'  deve  essere effettuato con procedura di somma urgenza da
parte del Commissario delegato, mediante l'individuazione di soggetto
idoneo al tempestivo ed efficace svolgimento delle medesime;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli abitativi
provvisori,  i  moduli  ad uso scolastico provvisori nonche' i moduli
abitativi destinati ad una durevole utilizzazione realizzati ai sensi
dell'art.  2,  della  legge  24 giugno 2009, n. 77, ed ai sensi delle
ordinanze   citate   in  premessa  e  le  relative  aree  oggetto  di
occupazione  o  esproprio  sono  assegnati  in  proprieta'  a  titolo
gratuito  ai  comuni  nei  cui territori gli stessi moduli sono stati
realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.